Avvio del procedimento di divorzio o separazione
( I coniugi possono concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile [...], del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio [...] un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. [...] L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente [...] la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12 )

Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.

In Comune di Corciano …

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Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio

Riconciliazione di coniugi separati

1) Annotazione di divorzi di Tribunali italiani  
In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio. L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli dell’anagrafe del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.  
L’ufficio dello stato civile che riceve la sentenza dal tribunale si adopera anche perché la stessa venga annotata anche sugli atti di nascita dei coniugi dagli uffici di competenza.  
Modalità  
La procedura viene attuata d’ufficio su richiesta del Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio.  
2) Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero

  • l’istanza di trascrizione compilata, sottoscritta e completa delle dichiarazioni relative ai requisiti dell’art. 64 della legge 218/1995 (norme di diritto privato internazionale);;
  • La sentenza in originale, munita di traduzione (effettuata nei termini di legge) e di timbro di legalizzazione o di Apostille (salvo casi di esenzione per convenzioni internazionali vigenti).
  • Le sentenze di divorzio o di annullamento emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritti nei registri dell’Ufficio di Stato Civile. La trascrizione deve essere richiesta a Corciano quando:  
    Modalità  
    L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato oppure può essere inviata all’ufficio di stato civile tramite il consolato o l’ambasciata italiana all’estero. In questo caso, l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.  
    Documenti da presentare per l'istanza all'ufficio di stato civile
    • sono sentenze relative allo scioglimento di matrimoni iscritti o trascritti nello stato civile di Corciano;
    • viene presentata richiesta dagli sposi.

3)Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea  
In presenza di un matrimonio iscritto o trascritto nello stato civile di Corciano, coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento devono presentare per la registrazione all'ufficio di stato civile l'apposito modello predisposto dal regolamento CE n.2201/03, compilato dalle autorità estere. Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.

Iter

Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Durata massima del procedimento amministrativo
30 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Diritti di segreteria o istruttoria16,00 €

Accedere al servizio

Moduli da compilare e documenti da allegare
Domanda di avvio del procedimento di divorzio e separazione
Copia del documento d'identità

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Ultimo aggiornamento: 13/05/2024 15:30.08