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Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
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Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio
Riconciliazione di coniugi separati
1) Annotazione di divorzi di Tribunali italiani
In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio. L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli dell’anagrafe del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.
L’ufficio dello stato civile che riceve la sentenza dal tribunale si adopera anche perché la stessa venga annotata anche sugli atti di nascita dei coniugi dagli uffici di competenza.
Modalità
La procedura viene attuata d’ufficio su richiesta del Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio.
2) Trascrizione di divorzi avvenuti all'estero
3)Trascrizione di divorzi avvenuti nei paesi dell'Unione europea
In presenza di un matrimonio iscritto o trascritto nello stato civile di Corciano, coloro che hanno ottenuto lo scioglimento del matrimonio, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento devono presentare per la registrazione all'ufficio di stato civile l'apposito modello predisposto dal regolamento CE n.2201/03, compilato dalle autorità estere. Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.
Il procedimento ha inizio con la presentazione del modulo che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.
Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Diritti di segreteria o istruttoria | 16,00 € |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio