Chiedere o rinunciare a una concessione cimiteriale

Chiedere o rinunciare a una concessione cimiteriale

La sepoltura privata in aree cimiteriali o in loculi, tombe, cellette ossario o nicchie cinerarie richiede il rilascio di una concessione cimiteriale.

Il rilascio della concessione dà diritto al concessionario di usare la sepoltura per un periodo prestabilito che varia a seconda del tipo di sepoltura concesso e del Regolamento comunale di polizia mortuaria. La nuda proprietà rimane del Comune.

Le concessioni sono rilasciate solo se esiste disponibilità di posti al momento della domanda.

Se il titolare della concessione muore, i discendenti devono darne comunicazione entro i termini previsti dal regolamento comunale, individuando il nuovo concessionario.

Il concessionario e in ogni caso gli aventi titolo alla sepoltura concessa, devono mantenere in buono stato di conservazione la propria tomba e le relative decorazioni; in caso contrario il Comune può revocare la concessione.

La sepoltura in un campo comune pubblico, per i non abbienti o in casi di disinteresse da parte dei parenti, avviene gratuitamente con la sola autorizzazione alla sepoltura.

All'interno dei loculi è possibile tumulare, oltre al feretro, cassette con resti ossei e urne cinerarie a seconda della disponibilità di spazio.

Approfondimenti

Rinuncia alla concessione cimiteriale

A conclusione del procedimento di retrocessione I luoghi di sepoltura ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.

L’accettazione della retrocessione per il Comune è facoltativa.

 

Se accettata al concessionario o agli eredi è riconosciuto del canone di concessione calcolato secondo la seguente formula: S = C/n x N

  • S= rimborso spettante
  • C= canone di concessione pagato alla data di stipula del contratto
  • n= è il numero di anni della intera durata della concessione rinunciata N=è il numero di anni di residua durata della concessione.

Qualora si tratti di concessioni ( di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità per effetto di un atto di concessione avente data anteriore al 31/12/1990 il rimborso è calcolato secondo la seguente formula: S= (T1/n) x N

  • S= rimborso spettante
  • T1 =tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia decurtato del 30%
  • n = numero di anni della intera durata della concessione oggetto di rinuncia
  • N= numero di anni di residua durata della concessione

In caso di concessione perpetue la durata delle stesse viene equiparata, esclusivamente per l’applicazione del comma precedente, alle concessioni novantanovennali.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.02