Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dal 1° Gennaio 2023 (ai sensi dell’art. 9 della delibera 444/2019 dell’ARERA) la modalità di gestione tariffe e il rapporto con gli utenti del Comune di Corciano ha subito delle modifiche: il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è Gest s.r.l. attraverso Gesenu S.p.A.. Tutte le informazioni utili circa la TARI sono presenti sul sito https://www.gesenu.it/pagine/corciano-gestione-tari 

Gli accessi allo sportello sono consentiti anche su appuntamento prenotato telefonicamente o online.

Come fare per prendere l’appuntamento con lo sportello TARI:
- l'Utente può prenotare un appuntamento, sia telefonico che in presenza, contattando il recapito
telefonico 075 0440898 (attivo dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.30);

- l'Utente può usufruire direttamente del nuovo servizio di prenotazione online per:
* fissare un appuntamento telefonico: finalizzato ad avere un contatto di recall con un funzionario dell'ufficio TARI, che si occuperà di richiamare nella data e nell’ora fissate per l’appuntamento;
* fissare un appuntamento in presenza, per incontrarsi di persona con un funzionario dell'ufficio TARI allo sportello.

COMPILA QUI IL MODULO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO

Si ricorda che le dichiarazioni relative alla TARI (iscrizione, variazione, cessazione, ecc…) possono essere inviate attraverso i canali telematici:
- MAIL: taricorciano@gesenu.it 
- FAX: 075 5056333
- PEC: pec.tiagesenu@legalmail.it 

Per maggiori informazioni:
NUMERO: 075 0440898
attivo dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.30

Approfondimenti

Chi la deve pagare?

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

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Ultimo aggiornamento: 23/01/2024 08:28.18