Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani jure sanguinis

Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani jure sanguinis

È una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

  1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza ( cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. È questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita
  2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

Approfondimenti

Documenti del capostipite, ascendente nato in Italia
  • atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
  • atto di matrimonio;
  • atto di morte.
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato;
  • per chi proviene dall'Argentina:
    certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquisito la cittadinanza argentina.
    Il certificato dovrà essere munito di apostille.
    E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome ha subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).
    Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".
    In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
    Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:
    - Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
    - Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
    - Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.
  • Per chi proviene dal Brasile:
    Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.
    • Esempio:a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.b) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.
Ulteriori informazioni
  • Gli atti di stato civile formati all'estero non hanno scadenza per i deceduti, mentre per i viventi è di 6 mesi;
  • Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competent; (in questo caso è necessario presentare le sentenze di rettificazione sia nel caso di sentenze giudiziali che rettifiche effettuate per esempio dal Cartorio nel caso dei cittadini brasiliani)
  • Per gli atti argentini sono accettate le dichiarazioni giudiziarie di congrue generalità (summaria informacion) se dichiarate dal Giudice del competente Tribunale
     
  • mancanza dell'atto di matrimonio:
    la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi.
    Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente :
    " La sottoscritta ……………..acconsente  all’essere stata nominata quale madre di …….. nella denuncia di nascita resa dal  signor……"
    Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l’atto di nascita
  • le traduzioni:
    Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate conformi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille).
    In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile
  • Gli atti in formato digitale saranno accettati se muniti di apostille e se riscontrabili negli appositi siti.
  • Per le istanze presentate contemporaneamente da  fratelli / cugini (discendenti dallo stesso avo italiano) sarà sufficiente consegnare un'unica documentazione originale
    nel caso in cui l'istanza del fratello o cugino (discendenti dallo stesso avo italiano) venga presentata successivamente sarà possibile utilizzare i documenti già precedentemente consegnati.
Casi particolari
  • Se l'avo è  nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato all'estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita, legalizzati dalla Curia Vescovile
  • Se l'avo emigrato all'estero è nato prima della proclamazione del Regno d'Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data
  • Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone, che sono state annesse al Regno d'Italia dal 19 ottobre 1866
  • Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
  • Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.02