Mettere in esercizio e aggiornare ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi

Immatricolazione e aggiornamento messa in esercizio per ascensori e montacarichi

Ascensore

È un apparecchio di sollevamento con comandi interni che collega i diversi piani di un edificio. L’ascensore può trasportare:

  • solo persone
  • sia persone che cose
  • soltanto cose. Se la cabina non è accessibile, cioè se una persona non può entrarvi senza difficoltà,è considerato montacarichi.

Montacarichi

È un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 kg che collega i piani di un edificio. Il montacarichi trasporta solo cose e nella maggior parte dei casi è inaccessibile alle persone. Anche se, vista la grandezza dell’apparecchio, una persona potrebbe entrarvi senza difficoltà, il montacarichi non deve comunque essere utilizzato per il trasporto delle persone e non deve essere munito di comandi situati al suo interno.

Piattaforma elevatrice per disabili

È un impianto di sollevamento a motore che collega i piani di un edificio. È destinata al trasporto di persone disabili.

Requisiti oggettivi

Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dall'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162.

I componenti di  sicurezza  per  ascensori  rispondono ai requisiti essenziali di  salute  e di sicurezza previsti dall'Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162 e consentono agli ascensori sui quali sono montati di rispondere a tali requisiti. 

Approfondimenti

Manutenzione

Per conservare l'impianto e il suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante devono affidare la manutenzione di tutto il sistema a un soggetto specializzato (Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, art. 15). Il soggetto specializzato può essere:

  • una persona munita di certificato di abilitazione
  • una ditta specializzata
  • un operatore comunitario con apposita specializzazione.

Tutti devono intervenire con personale abilitato.

Non sono ascensori, montacarichi o piattaforme elevatrici

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni i seguenti apparecchi (Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, art. 1):

  • gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1999, n. 162, art. 11
  • gli ascensori da cantiere
  • gli impianti a fune, comprese le funicolari;
  • gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
  • gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
  • gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni
  • gli apparecchi di sollevamento installati all’interno di mezzi di trasporto
  • gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine
  • i treni a cremagliera
  • le scale mobili e i marciapiedi mobili.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:43.02